Progetto parco solare
autonomia energetica per la nostra città
Il progetto nel dettaglio
Le caratteristiche della comunità energetica
Partecipazione aperta e volontaria
Persone fisiche, imprese, associazioni, enti e autorità locali possono scegliere di aderire alla comunità energetica in forma libera e allo stesso modo di uscirne senza vincoli.
Obiettivo no profit, ma vantaggioso
Lo scopo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali e sociali a livello di comunità ai propri membri e alle aree locali in cui la stessa comunità opera.
Gestione autonoma e controllata
Posti nelle vicinanze dell’impianto di produzione, sono gli stessi membri e/o azionisti della comunità - guidati da esperti del settore energetico - a occuparsi delle attività di gestione e controllo.
Possibilità di immagazzinamento
L’energia elettrica prodotta dall’impianto rinnovabile può essere immagazzinata in sistemi di accumulo ed essere impiegata quando l’impianto non è in fase di produzione o per sopperire a mancanze energetiche.
Vendita/consegna energia prodotta
Se richiesto, l’energia in surplus prodotta dall’impianto può essere venduta sul mercato o predisposta al ritiro del GSE, con ritorni economici che alleggeriscono la spesa energetica dei membri.
Mantenimento diritti cliente finale
Pur essendo parte della comunità energetica, i membri mantengono tutti i loro diritti di cliente finale, liberi quindi anche di scegliere il proprio fornitore energetico.
Come funzionano le comunità energetiche rinnovabili (CER)?
L’autoconsumo è la vera innovazione delle nuove comunità energetiche, ossia quelle valorizzate dalle ultime norme in materia di energia condivisa (Decreto Milleproroghe e successivi provvedimenti). I membri della comunità energetica alimentano le proprie utenze prendendo l’energia elettrica sia dalla rete pubblica, sia dall’impianto di produzione rinnovabile condiviso. L’energia prodotta da quest’ultimo viene istantaneamente consumata dai membri della comunità; diversamente, per l’energia in surplus (prodotta in eccesso) è possibile immagazzinarla oppure cederla al GSE.
Quali elementi distinguono una comunità energetica?
I membri
Persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del terzo settore, associazioni possono unirsi e costituire una comunità energetica.
Ognuno è membro o azionista, è un cliente finale intestatario di un’utenza, di una bolletta energetica e di un codice POD.
Per le imprese private la partecipazione alla comunità energetica non deve costituire l’attività commerciale e/o industriale principale.
Tutti i membri della comunità energetica rinnovabile devono essere collegati a punti di connessione ubicati su reti elettriche sottese alla stessa cabina primaria.
L'impianto
La comunità energetica alimenta le utenze dei suoi membri attraverso uno o più impianti di produzione energetica rinnovabile, installati in prossimità delle stesse utenze che dipendono dal suo/loro funzionamento.
Gli impianti possono essere nuovi o già esistenti, potenziati o adeguati, di proprietà di uno o più membri della comunità energetica o di enti terzi. È essenziale però che la comunità energetica disponga della totale disponibilità di uso e controllo degli stessi.
Possono essere inclusi gli impianti rinnovabili costituiti prima del 15 dicembre 2021 purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva della comunità energetica.
Sono esclusi gli impianti ibridi.
Ai fini dell’accesso agli incentivi, gli impianti devono avere una potenza pari o inferiore a 1 MW ed essere connessi alla stessa cabina primaria su cui insistono i membri della comunità energetica. Tutti gli impianti devono essere registrati sul sistema GAUDÌ di Terna e quindi caratterizzati dal codice CENSIMP.
L'iter
Step 1: bisogna costituire l’unione legale tra i partner; in pratica i cittadini, le imprese, gli enti locali, ecc. identificano una forma giuridica no profit (es. associazione, cooperativa, partenariato, consorzio) e classificano la propria comunità energetica quale soggetto giuridico autonomo.
Step 2: fase dedicata alla regolamentazione dei rapporti tra i partner della comunità energetica e alla definizione delle modalità di distribuzione dei ricavi derivanti dall’energia condivisa attraverso un contratto di diritto privato.
Step 3: individuata la forma giuridica e definito il contratto di diritto privato va redatto lo Statuto o l’atto costitutivo della comunità energetica. Al suo interno, tra le altre nozioni, bisogna precisare l’oggetto della comunità energetica e il soggetto delegato (o referente) per i rapporti con il GSE.
Step 4: dopo aver provveduto all’installazione degli impianti rinnovabili e alla loro registrazione sul sistema GAUDÌ, si prosegue con la redazione dell’istanza per l’accesso al servizio/meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
Il compenso
Dalle risorse del PNRR per la transizione energetica agli incentivi destinati all’autoconsumo collettivo e alle comunità energetiche. I fondi a disposizione sono tantissimi.
L’accesso agli incentivi per l’energia condivisa è basato su un sistema di tariffazione che premia l’energia autoconsumata istantaneamente, con compensi periodici corrisposti dal GSE per i benefici ambientali e sociali generati dalla comunità energetica:
- Tariffa premio MiTE fissa per 20 anni pari a 110 €/MW sull’energia condivisa nella comunità;
- Rimborso fisso per 20 anni di circa 7-9 €/MW sull’energia condivisa per valorizzare i benefici forniti alla rete;
- Compenso per la vendita sull’energia immessa in rete variabile in base al prezzo zonale (PUN).
I compensi non sono soggetti a tassazione, dunque ogni membro continua a pagare la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica e riceve periodicamente dalla comunità energetica un contributo per la condivisione dei benefici generati.